Animali Esotici |
L’articolo 1 della Legge regionale n. 43 del 28 ottobre 1986 definisce come animali esotici: tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale. La detenzione di specie esotiche deve essere ponderata e valutata in tutte le sue possibili implicazioni. Essa comporta problematiche ben diverse rispetto a quelle che si possono avere con gli animali domestici. Gli esotici necessitano di cure particolarmente attente per quanto riguarda:
Si ricorda il divieto di detenzione di animali che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
Convenzione Cites
Nell’anno 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi (Appendici allegate al testo della Convenzione):
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