Animali Esotici

                                                 

                                               

L’articolo 1 della Legge regionale n. 43 del 28 ottobre 1986 definisce come animali esotici: tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

La detenzione di specie esotiche deve essere ponderata e valutata in tutte le sue possibili implicazioni. Essa comporta problematiche ben diverse rispetto a quelle che si possono avere con gli animali domestici. 

Gli esotici necessitano di cure particolarmente attente per quanto riguarda:

  • l’ambiente che deve avere precise caratteristiche di temperatura, luce, umidità, forma e dimensione;
  • l’alimentazione e la gestione che sono specifiche e differenti tra una specie e l’altra (anche affini);
  • Inoltre sono da considerare il rapido accrescimento, la longevità di alcune specie (tartarughe, pappagalli,…) e la scarsa, o difficilmente interpretabile, interazione con l’uomo. Infatti gli animali esotici, in genere, hanno un “linguaggio” meno immediato rispetto ai domestici, per cui perfino situazioni di estremo disagio sono di difficile interpretazione.

Si ricorda il divieto di detenzione di animali che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.


 

Convenzione Cites

 

Nell’anno 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi (Appendici allegate al testo della Convenzione):

 

  • appendice I: specie minacciate di estinzione (pappagalli, rapaci,coccodrilli ecc.)
  • appendice II: specie che pur non essendo minacciate di estinzione potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione
  • appendice III: specie di cui il commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono tutelare quella specie


 

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